Sez. 2, Sentenza n. 8230 del 18/04/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205616 - 01
Sentenza - Condanna - Danni - Spese relative all'azione civile | Spese per il giudizio di impugnazione - Soccombenza dell'imputato - Valutazione - Criteri - Indicazione.
Sentenza - Condanna - Danni - Spese relative all'azione civile
Nel processo penale l'onere della refusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza; tuttavia, nel giudizio di impugnazione, la soccombenza deve essere valutata con riferimento al gravame ed al correlativo interesse del danneggiato dal reato a fare valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato: ne deriva che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, essa, pur avendo il diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la refusione delle spese processuali. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la condanna alla refusione delle spese del grado in favore della parte civile emessa in giudizio di appello nel quale l'imputato aveva proposto esclusivamente questioni inerenti all'entità della pena).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)