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Sez. L, Sentenza n. 6967 del 23/03/2010 (Rv. 612110 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Lavoro pubblico contrattualizzato - Clausola del bando recante la previsione della risoluzione del contratto di lavoro dei vincitori in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati meglio collocati in graduatoria - Disciplina di cui all'art. 1341 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612110-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE

La clausola del bando di un concorso pubblico che preveda la risoluzione del contratto di lavoro dei partecipanti al concorso in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati meglio collocati in graduatoria, non è vessatoria, e non necessita, pertanto, di specifica approvazione per iscritto, posto che non è finalizzata a favorire la P.A. che ha predisposto il bando, ma trova la sua "ratio" nell'esigenza di garantire l'assunzione al lavoro sulla base dei risultati delle prove concorsuali, e quindi di una corretta valutazione nel merito dei candidati, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della procedura concorsuale. Né l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. può essere estensivamente applicato alla clausola in esame, posto che, oltre a non sussistere le esigenze di tutela del contraente debole, essa non può non essere stata oggetto di un preventivo esame ad opera dei partecipanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)