Sez. L, Sentenza n. 1399 del 20/01/2009 (Rv. 606284 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Bando di concorso per l'assunzione di personale - Natura - Approvazione della graduatoria - Natura - Provvedimento terminale della procedura concorsuale - Atto di individuazione del futuro contraente - Conseguenze - Obbligo di assunzione - Inadempimento - Difficoltà finanziarie dell'ente - Impossibilità sopravvenuta - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE
In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria; analoga duplicità presenta l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto, negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha pure rilevato che la Comunità Montana aveva, nello stesso arco temporale, proceduto a nuove assunzioni e aveva fatto ricorso a consulenze esterne).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)