Sez. 2, Sentenza n. 9232 del 29/08/1991 (Rv. 473687 - 01)
Servitù - Prediali - Classificazione - Irregolari (o personali) - reciproche | Distinzioni - Asservimento del fondo servente al dominante - Requisito essenziale della servitù - Attribuzione del diritto esclusivamente a vantaggio della persona - Diritti personali a carattere obbligatorio - Configurabilità.
Servitù - Prediali - Classificazione - Irregolari (o personali) - reciproche
La servitù prediale che nel nostro ordinamento può costituirsi anche con l'opposizione di un termine finale (servitù temporanea) si distingue dalla obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù la imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "qualitas" inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)