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Sez. 2, Sentenza n. 17301 del 31/07/2006 (Rv. 592077 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - IN GENERE | Alienazione del fondo dominante - Trasferimento "ope legis" delle servitù inerenti - Configurabilità - Omessa menzione nell'atto di acquisto - Irrilevanza - Servitù passiva - Opponibilità all'acquirente del fondo servente - Condizioni - Trascrizione del titolo costitutivo della servitù - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592077-01

SERVITÙ - PREDIALI - IN GENERE

In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)