Sez. L, Sentenza n. 749 del 27/01/1987 (Rv. 450442 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LICENZIAMENTO DI DONNA LAVORATRICE AL COMPIMENTO DEL CINQUANTACINQUESIMO ANNO - ILLEGITTIMITÀ - MANCATO ESERCIZIO DELLA OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977 N. 903 - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LICENZIAMENTO DI DONNA LAVORATRICE AL COMPIMENTO DEL CINQUANTACINQUESIMO ANNO - ILLEGITTIMITÀ - MANCATO ESERCIZIO DELLA OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977 N. 903 - IRRILEVANZA.*
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale C. costituzionale sent. N. 137 del 18 giugno 1986) delle Disposizioni legislative che prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia, e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo, consegue che il licenziamento della donna che ha compiuto il cinquantacinquesimo anno di età è di per sè illegittimo, indipendentemente dalla questione se la lavoratrice abbia esercitato il diritto di opzione riconosciutole dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento fra uomini e Donne in materia di lavoro).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 37, Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 15 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 16 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)