Sez. L, Sentenza n. 6438 del 29/11/1988 (Rv. 460765 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI - RAPPORTO DI LAVORO - OPZIONE PER LA CONTINUAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 1, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 193 DEL 1984 - OPERATIVITÀ "EX NUNC" - PORTATA - POTERE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DI AZIENDA IN CRISI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI - RAPPORTO DI LAVORO - OPZIONE PER LA CONTINUAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 1, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 193 DEL 1984 - OPERATIVITÀ "EX NUNC" - PORTATA - POTERE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DI AZIENDA IN CRISI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
La norma dell'art. 1, quarto comma, della legge 31 maggio 1984 n. 193 - secondo cui fino al 31 dicembre 1986 (termine poi prorogato), per i lavoratori di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981 n. 155, non trovano applicazione l'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982 n. 54, e l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 - non opera sull'opzione (per la continuazione del rapporto di lavoro) già esercitata, non avendo efficacia retroattiva, ma sugli effetti nascenti dall'Esercizio di tale diritto (divieto di licenziamento fino al sessantacinquesimo anno di età), ripristinando ex nunc il potere di recesso del datore di lavoro al compimento dell'età pensionabile del lavoratore, potere cui avevano derogato l'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981 e l'art. 4 della legge n. 903 del 1977. Pertanto, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 1986 e considerato che il riferimento a quest'ultima norma (art. 4 della legge n. 903 del 1977), contenuto nel quarto comma dell' art. 1 della legge n. 193 del 1984, è stato eliminato dall'art. 5, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con legge 29 febbraio 1988 n. 48), il potere di recesso del datore di lavoro, in relazione ai lavoratori delle aziende in crisi cui si riferisce la legge n. 193 del 1984, è esercitabile, nonostante l'avvenuta opzione dei lavoratori medesimi, sempreché questi, di sesso maschile o femminile, abbiano compiuto l'età di cinquantacinque anni prevista per il pensionamento anticipato degli uomini, dovendo lo stesso limite di età (anziché quello dei cinquant'anni) applicarsi anche alle Donne. (V 955/88, mass n 457302; (V 749/87, mass n 450442).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 37, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 12, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 4 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 17, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 18, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 31/05/1984 num. 193 art. 1 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)