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Sez. U, Sentenza n. 7039 del 28/03/2006 (Rv. 588459 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente consortile - Domanda relativa al trattamento economico - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Principio espresso in relazione a fase del rapporto lavorativo precedente al 30 giugno 1998 - Proposizione della domanda successiva al 15 settembre 2000 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588459-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La domanda di un dipendente di un Consorzio (nella specie Consorzio Acquedotto Etneo) con cui venga chiesto l'accertamento negativo in ordine alla pretesa restituzione di parte del trattamento economico percepito, previa disapplicazione dei relativi atti deliberativi dell'ente, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora il Consorzio sia ente pubblico economico in ragione delle finalità perseguite e dell'attività spiegata. (Nella specie, la Corte ha affermato la persistente giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione attinente ad una fase del rapporto lavorativo del dante causa anteriore al 30 giugno 1998, discrimine temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario, non rilevando che la proposizione del ricorso al g.a. fosse avvenuta dopo la data del 15 settembre 2000, fissata dagli artt. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 e 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, non allo scopo di porre un limite ultimo alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni alla giurisdizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)