Sez. U, Sentenza n. 23236 del 17/11/2005 (Rv. 584993 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Erede di pensionato della Regione Sardegna - Domanda dell'assegno integrativo della pensione a carico del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Principio espresso in relazione a fase del rapporto lavorativo precedente al 30 giugno 1998 - Proposizione della domanda successiva al 15 settembre 2000 - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La domanda dell'erede di un pensionato della regione Sardegna, volta a conseguire l'assegno integrativo di cui agli artt. 4 e 5 della legge reg. sarda 5 maggio 1965 n. 15, posto a carico del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dalla amministrazione regionale, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto detto assegno - erogato da un fondo gestito ed amministrato dalla stessa Regione ed alimentato solo in parte con contributi dei dipendenti (artt. 2, 12 e 14 della citata legge) - configura una forma di retribuzione differita (avendo natura integrativa del trattamento di quiescenza) e non costituisce (rispetto a quella retributiva) una ulteriore ed autonoma prestazione avulsa dal rapporto di pubblico impiego intercorso con la Regione. (Nella specie, la Corte ha affermato la persistente giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione attinente ad una fase del rapporto lavorativo del dante causa anteriore al 30 giugno 1998 - discrimine temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario, non rilevando il fatto che la controversia riguardasse non il pensionato, ma il soggetto chiamato alla sua eredità, e non rilevando neppure che la proposizione del ricorso al g.a. fosse avvenuta dopo la data del 15 settembre 2000, fissata dagli artt. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 e 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 non allo scopo di fissare un limite ultimo alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni alla giurisdizione).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Legge 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 05/05/1965 num. 15, Legge Reg. Sardegna 05/05/1965 num. 15 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)