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Sez. L, Sentenza n. 5561 del 13/12/1989 (Rv. 464569 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IN GENERE - FRUIZIONE - RAPPORTI ESTRANEI AL SISTEMA TRIBUTARIO - VALORE PROBATORIO - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464569-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IN GENERE - FRUIZIONE - RAPPORTI ESTRANEI AL SISTEMA TRIBUTARIO - VALORE PROBATORIO - LIMITI - CONSEGUENZE.*

La dichiarazione dei redditi ha una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale, mirando a normalizzare ed a porre su un terreno di reciproca fiducia i rapporti tra uffici e contribuente. Essa pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata disposta, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario, nei quali, quindi, non può avere effetto probatorio vincolante, presentando i caratteri di semplici elementi indiziari, affidati alla discrezionale valutazione del giudice del merito, che può legittimamente disattenderli, fondando il proprio convincimento su altre risultanze probatorie. (Conf 7389/87, mass n 455413).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)