Sez. 3, Sentenza n. 7389 del 03/10/1987 (Rv. 455413 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI PROBATORI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ELEMENTO INDIZIARIO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI PROBATORI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ELEMENTO INDIZIARIO.*
La dichiarazione dei redditi ha una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale, mirando a normalizzare e a porre su un terreno di reciproca fiducia i rapporti tra uffici e contribuente. Essa pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata disposta, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario e, quindi, non può avere effetto probatorio vincolante per il giudice chiamato a decidere una controversia di liquidazione del danno per risarcimento, presentando i caratteri di semplici elementi indiziarii, affidato alla discrezionale valutazione del giudice del merito, che può legittimamente disattenderlo, fondando il proprio convincimento su altre risultanze probatorie. (Conf 2000/73, mass n 365147).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)