diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 684 del 02/03/1976 (Rv. 379327 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - VETERINARIO CONDOTTO - ATTIVITA PER LA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI BOVINI - CONTROVERSIA RELATIVA AI COMPENSI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1976-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379327-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - VETERINARIO CONDOTTO - ATTIVITA PER LA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI BOVINI - CONTROVERSIA RELATIVA AI COMPENSI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

L'attivita espletata dal veterinario condotto per la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, indetta con la legge n 615 del 1964, modificata dalla legge n 33 del 1968, secondo i piani nazionali predisposti con il decreto di esecuzione del ministro della sanita 1 giugno 1968 n 1039, non rientra tra i compiti d'istituto del rapporto d'impiego pubblico di veterinario condotto comunale ne fra quelli di ufficiale governativo, e pertanto la controversia circa i compensi spettanti per tale attivita rientra nella giurisdizione ordinaria.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 09/06/1964 num. 615, Legge 23/01/1968 num. 33, DM 01/06/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)