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Sez. 5, Sentenza n. 23089 del 14/12/2012 (Rv. 625175 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE | Deducibilità delle spese sostenute dalla societa per la difesa in un processo penale del legale rappresentante - Esclusione - Fondamento - Fatti compiuti nello svolgimento dell'incarico - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625175-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE

Non attengono all'oggetto sociale dell'impresa, e non sono perciò deducibili dal reddito imponibile, le spese sostenute dalla società per remunerare l'avvocato difensore del proprio legale rappresentante, imputato in un procedimento penale, a nulla rilevando che il capo d'imputazione concernesse fatti compiuti nello svolgimento dell'incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)