Sez. 4, Sentenza n. 8824 del 14/06/1994 Ud. (dep. 08/08/1994) Rv. 200127 - 01
Circolazione stradale - Ammissione alla guida - Patente - Durata e conferma di validità | Ritiro di patente scaduta di validità - Guida di veicolo - Reato previsto dall'art. 216, comma sesto, D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 115 del D.Lg. 10 settembre 1993, n. 360 - Condotta posta in essere anteriormente alle modifiche apportate all'art. 216 del D.Lg. n. 360 del 1993 - Reato di cui all'art. 116, comma tredicesimo, del D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 - Sussistenza - Fattispecie.
Circolazione stradale - Ammissione alla guida - Patente - Durata e conferma di validità
A seguito delle modifiche apportate all'art. 216 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dall'art. 115 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, il porsi alla guida di un veicolo dopo che la patente sia stata ritirata perché scaduta di validità è espressamente previsto come reato dall'art. 216, comma sesto, D.Lg. n. 285 del 1992. Tale condotta era punibile anche anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni correttive ed integrative del nuovo codice della strada, risolvendosi essa in una ipotesi di guida senza patente, sanzionata dall'art. 116, comma tredicesimo, del detto D.Lg. 1992 n. 285. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione dal reato di guida senza patente perché ritirata dopo l'accertamento che era scaduta di validità, motivata dal Pretore con il rilievo che l'art. 216 del nuovo codice della strada, nel testo originario non ancora modificato dal Decreto Legislativo n. 360 del 1993, prevedeva come reato solo il fatto di circolare abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferiva e non riguardava anche l'ipotesi di circolazione dopo il ritiro della patente, non essendo questa oggettivamente riferibile a un determinato veicolo).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 216, Cod. Strada Nuovo art. 116, Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)