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Sez. 4, Sentenza n. 4207 del 28/03/1997 Ud. (dep. 09/05/1997) Rv. 208563 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI AMMINISTRATIVI - SANZIONI ACCESSORIE - PATENTE - SOSPENSIONE | Circolazione abusiva - Precedente notificazione della sospensione - Necessità - Sussistenza - Fattispecie: notificazione successiva di provvedimento retroattivo.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208563-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI AMMINISTRATIVI - SANZIONI ACCESSORIE - PATENTE - SOSPENSIONE

Perché possa ravvisarsi il reato di circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente, di cui all'art. 218, sesto comma, del nuovo codice della strada, la notificazione del provvedimento di sospensione deve precedere la circolazione. (Nella fattispecie il provvedimento di sospensione, pur se con efficacia retroattiva, era stato notificato successivamente all'accertata circolazione).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218 com. 6, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)