Sez. L, Sentenza n. 2758 del 18/04/1986 (Rv. 445805 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE PREVISTO DAGLI ARTT. 134 E 135 D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124 - NATURA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE PREVISTO DAGLI ARTT. 134 E 135 D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124 - NATURA.*
Il termine previsto dagli artt. 134 e 135 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non è termine di decadenza o di prescrizione, correlato all'Esercizio del diritto alla rendita, ma termine d'indennizzabilità del tutto avulso dal comportamento dello assicurato ed obiettivamente stabilito, in base a criteri statistici e clinici, per delimitare l'ambito delle malattie professionali indennizzabili. La previsione di tale termine d'indennizzabilità - cui è inapplicabile il disposto dell'art. 8 della legge n. 533 del 1973 - è conseguenza coerente con il sistema tabellare, ritenuto legittimo dalle sentenze della Corte costituzionale n. 206 del 1974 e n. 140 del 1981 e non contrastante con il disposto dell'art. 38 cost. - il quale sancisce il diritto del cittadino all'assistenza sociale, ma non impedisce al legislatore ordinario di porre limiti e condizioni (sempreché non siano irrazionali e discriminanti) per il conseguimento di tale diritto -, né incorre in dubbi di costituzionalità in relazione ai motivi per i quali (con sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969) è stata ritenuta la incostituzionalità dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. (V 439/84, mass nn 432662 e 432664).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)