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Sez. 3, Sentenza n. 13757 del 20/09/2002 (Rv. 557486 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | D.Lgs. n. 51 del 1998 - Efficacia - Opposizione all'esecuzione - Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ. - Opposizione in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 cod. proc. civ. - Giudice competente per valore e per territorio - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557486-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In materia di procedimento civile esecutivo, nelle cause di opposizione all'esecuzione, di opposizione di terzo all'esecuzione e per le controversie distributive di cui all'art. 512 cod. proc. civ., la competenza per valore e per territorio (già distribuita prima del 19 febbraio 1999 tra tribunale, pretore e giudice di pace, e successivamente a tale data tra tribunale e giudice di pace) è verticalmente ripartita, a partire dal 2 giugno 1999 (data di efficacia del D.Lgs. n. 51 del 1998), tra tribunale e giudice di pace, trovando con riferimento ad esse applicazione i criteri generali del valore e del territorio propri dell'ordinario giudizio di cognizione. Ne consegue che nei suddetti giudizi di opposizione la competenza per valore, la quale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 cod. proc. civ. risulta distribuita tra tribunale pretore e giudice di pace, o tra tribunale e giudice di pace, va determinata come segue: in ordine all'opposizione proposta dal debitore o dal terzo assoggettato all'esecuzione, facendo riferimento al valore del credito per cui si procede o della parte di credito in contestazione; quanto all'opposizione proposta dal terzo ex art. 619 cod. proc. civ., facendo riferimento al valore di diritto affermato come causa della domanda; quanto all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 cod. proc. civ., in base al valore del maggiore dei crediti contestati, essendo il cumulo delle domande proposte contro persone diverse escluso ai sensi dell'art. 10, primo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)