Sez. L, Sentenza n. 11314 del 08/10/1999 (Rv. 530544 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI | Giudice del luogo di residenza del debitore - Competenza - Individuazione - Persona giuridica - Foro della sede legale e foro dello stabilimento con rappresentante legittimato a stare in giudizio - Alternatività - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI
In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma n. 4) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente, a norma dell'art. 19, primo comma, cod. proc. Civ., di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza dell'adito pretore del luogo della filiale di istituto di credito nei cui confronti il debitore esecutato vantava un credito e non rilevante in senso contrario l'eccezione - valorizzata dal giudice "a quo" - diretta a contestare la possibilità di pignorare un credito dell'INPS verso la filiale di istituto bancario avente sede al di fuori della circoscrizione del giudice che aveva emesso il provvedimento a fondamento dell'esecuzione; tuttavia, a seguito del D.Lgs. n. 51 del 1998, come modificato dal D.L. n. 145 del 1999, ha dichiarato la competenza del giudice unico presso il tribunale dello stesso luogo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 543 com. 2 n. 4, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Decreto Legge 24/05/1999 num. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)