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Sez. L, Sentenza n. 11926 del 15/12/1990 (Rv. 470161 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - COOPERATIVE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 45 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470161-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - COOPERATIVE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 45 COST. - INSUSSISTENZA.*

Lo sgravio contributivo, sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS, che l'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo fissato dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), e successive proroghe, contempla, con il primo comma, per le aziende industriali ed artigiane che impieghino dipendenti nei territori di cui all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), e poi, con il secondo comma, determina nella misura del dieci per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, è applicabile, alla stregua della stretta connessione fra le suddette Disposizioni, solo in favore delle imprese e con riguardo alle retribuzioni che siano effettivamente assoggettate alla contribuzione per la disoccupazione involontaria, in relazione a rapporti di lavoro non muniti di stabilità. Pertanto, atteso che i soci delle cooperative di lavoro, che vengono retribuiti con la partecipazione agli utili, sono esclusi dalla contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria sia a norma dell'art. 40, n. 7, del R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 che a norma dell'art. 1 del d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480 e dell'art. 1 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602, dette cooperative non possono fruire del beneficio in relazione ai soci che esplicano l'attività lavorativa obbligatisi a conferire in base all'atto costitutivo, senza che tale esclusione possa giustificare sospetti di incostituzionalità del citato art. 18 in relazione all'art. 3 cost., il quale vincola il legislatore alla parità di trattamento soltanto in presenza di situazioni eguali, o in relazione all'art. 45, primo comma cost., stante la correlazione esistente fra sgravio ed Obbligo contributivo per la disoccupazione. (Conf 5570/88, mass n 462132, sulla prima parte; (Conf 2581/86, mass n 445665, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 45, Cod. Civ. art. 2511, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., DPR 16/04/1964 num. 480 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 1, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)