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Sez. 1, Sentenza n. 1260 del 13/03/1989 (Rv. 462132 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961 N. 729 IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO O DELL'APPALTATORE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - INCLUSIONE EX ART. 4-BIS DELLA LEGGE N. 530 DEL 1982 - AMBITO.*
Stato
decisa il 1989-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462132-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961 N. 729 IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO O DELL'APPALTATORE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - INCLUSIONE EX ART. 4-BIS DELLA LEGGE N. 530 DEL 1982 - AMBITO.*

L'art. 4-bis della legge 7 agosto 1982, n. 530 di conversione del d.l. 12 giugno 1982, n. 350 - a norma del quale le Disposizioni agevolative contenute nell'art. 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 279 devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata - ha lasciato inalterato l'ambito soggettivo dell'esenzione, nel quale rientrano i privati appaltatori o subappaltatori di lavori autostradali, mentre ne ha autenticamente interpretato l'ambito oggettivo dichiarandovi compresi non solo gli Atti e contratti ma anche i fatti generatori di entrata soggetta alla corrispondente imposta. (V 4436/88, mass n 459411; (V 2969/88, mass n 458523, sulla prima parte della massima; (Conf 233/87, mass n 449991; (Conf 2694/86, mass n 445973; (Conf 2604/85, mass n 440398, sulla seconda parte della massima).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8, Decreto Legge 12/06/1982 num. 350, Legge 07/08/1982 num. 530 art. 4 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)