Sez. 3, Sentenza n. 2248 del 29/10/1970 (Rv. 348408 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE PERMANENTE - PROSPETTAZIONE DEI GUADAGNI FUTURI - NECESSITA - APPRENDISTA INFORTUNATO - CALCOLO DEL DANNO PERMANENTE SULLA BASE DELLA PAGA DI OPERAIO QUALIFICATO - POSSIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE PERMANENTE - PROSPETTAZIONE DEI GUADAGNI FUTURI - NECESSITA - APPRENDISTA INFORTUNATO - CALCOLO DEL DANNO PERMANENTE SULLA BASE DELLA PAGA DI OPERAIO QUALIFICATO - POSSIBILITA.*
Nella Determinazione della misura del danno conseguente alla menomazione della capacita lavorativa, il giudice deve tener conto di guadagni che, in futuro, il danneggiato avrebbe potuto realizzare secondo il normale svolgimento della vita lavorativa. (nella specie, il SC ha ritenuto che esattamente il giudice di merito aveva liquidato i danni patiti dall'infortunato, giovane apprendista, facendo riferimento alla retribuzione di un operaio qualificato).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)