Sez. 1, Sentenza n. 9910 del 18/04/1977 Ud. (dep. 19/08/1977) Rv. 136591 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SOTTRAZIONE - CONSEGNA DELLA COSA DETENUTA - ATTO PURAMENTE MATERIALE - ASSENZA DI SCELTA DA PARTE DELLA VITTIMA - ESTORSIONE - ESCLUSIONE - RAPINA - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SOTTRAZIONE - CONSEGNA DELLA COSA DETENUTA - ATTO PURAMENTE MATERIALE - ASSENZA DI SCELTA DA PARTE DELLA VITTIMA - ESTORSIONE - ESCLUSIONE - RAPINA - SUSSISTENZA.*
Ricorre la rapina anche nei casi in cui la persona aggredita sia costretta a consegnare la cosa detenuta se, per effetto della violenza, sia nelle mani dell'aggressore, al cui volere non puo sottrarsi; e cio perche, per aversi estorsione, e necessario che la consegna della cosa possa in qualche modo collegarsi ad un atto di volonta della vittima, non potendo attribuirsi a tal fine alcuna Rilevanza al solo atto puramente materiale della consegna stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)