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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5201 del 30/03/2012 (Rv. 621735 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento - Notifica presso la residenza effettiva - Validità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621735-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, la notifica degli avvisi e degli atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento è validamente effettuata presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, avendo questa valore meramente presuntivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, rilevando che la prova documentale offerta dal contribuente di aver presentato richiesta di modifica della residenza anagrafica era inidonea a contrastare la prova logica della residenza effettiva desunta dalle risultanze anagrafiche rilevabili pochi giorni prima della notifica, dalla presenza del coniuge del destinatario nell'abitazione, dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento relativa al deposito dell'atto ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. e dall'assenza di indicazioni nella relata di notifica tali da escludere il collegamento tra destinatario e luogo di esecuzione della notifica).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)