Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 20/03/2006 (Rv. 588371 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Residenza effettiva - Rilevanza - Desunta da presunzioni - Ammissibilità - Accertamento della residenza, domicilio o dimora - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
La notificazione dell'atto di pignoramento è validamente eseguita nella residenza effettiva del destinatario dell'atto, la quale può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento, indipendentemente dall'esistenza di difformi risultanze anagrafiche, atteso il loro valore meramente dichiarativo. L'accertamento della residenza dell'esecutato effettuato dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se non per vizi della relativa motivazione - in funzione dello scrutinio di validità della notifica dell'atto di citazione, trattandosi di accertamento in fatto riservato al giudice di merito. (Nella specie la effettività della residenza presso la quale era stata eseguita la notificazione è stata desunta dalla circostanza che il precedente atto di precetto era stato notificato due mesi prima nello stesso luogo a mani dell'interessata e dal fatto che la portiera dello stabile aveva dichiarato la precaria assenza in detto luogo della esecutata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)