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Sez. 3, Sentenza n. 2272 del 06/06/1975 (Rv. 376089 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI CONTRO DUE PARTI - PRONUNCIA CONTESTUALE DI ASSOLUZIONE DELL'UNA E DI CONDANNA GENERICA DELL'ALTRA - NATURA DI SENTENZA NON DEFINITIVA DI QUEST'ULTIMA - RISERVA DI GRAVAME - FORMULAZIONE - IMPUGNAZIONE IMMEDIATA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376089-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI CONTRO DUE PARTI - PRONUNCIA CONTESTUALE DI ASSOLUZIONE DELL'UNA E DI CONDANNA GENERICA DELL'ALTRA - NATURA DI SENTENZA NON DEFINITIVA DI QUEST'ULTIMA - RISERVA DI GRAVAME - FORMULAZIONE - IMPUGNAZIONE IMMEDIATA - INAMMISSIBILITA.*

La sentenza, con cui una delle due parti convenute viene assolta dalla domanda di risarcimento dei danni e l'altra viene condannata genericamente al risarcimento ex art 278 cod proc civ, contiene un'implicita ordinanza di separazione delle cause pendenti rispettivamente contro ciascuna delle due parti, nonche due distinte pronunce: una definitiva di assoluzione, e una non definitiva di condanna, contro la quale, una volta formulata dal soccombente riserva di gravame differito ex art 340 cod proc civ, non e dato proporre appello immediato. E la negazione del vincolo di solidarieta delle parti nella obbligazione risarcitoria, riferendosi alla sola pronunzia di assoluzione, non vale a rendere definitiva anche la pronuncia di condanna. (V 81/74, mass n 367615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)