Sez. 2, Sentenza n. 1350 del 08/04/1977 (Rv. 385059 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTA CONTRO PIU PARTI - PRONUNCIA CONTESTUALE DI CONDANNA GENERICA DI UNA PARTE E DI ASSOLUZIONE DELLE ALTRE - IMPLICITA SEPARAZIONE DELLE CAUSE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE - CONDIZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTA CONTRO PIU PARTI - PRONUNCIA CONTESTUALE DI CONDANNA GENERICA DI UNA PARTE E DI ASSOLUZIONE DELLE ALTRE - IMPLICITA SEPARAZIONE DELLE CAUSE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE - CONDIZIONE.*
Quando una domanda di risarcimento e proposta contro piu convenuti, alternativamente o cumulativamente, e il giudice accoglie la domanda contro uno dei convenuti, pronunciando condanna generica e dando, con separata ordinanza, i provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio, mentre rigetta la domanda nei confronti degli altri, deve ritenersi implicito in tale decisione il provvedimento di separazione delle cause, ciascuna delle quali deve seguire il suo iter processuale. Conseguentemente la pronuncia di rigetto, in quanto sentenza definitiva, passa in giudicato se non impugnata immediatamente. (Conf 2272/75, mass n 376089; (Conf 1692/75, mass n 375317).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)