Sez. 4, Ordinanza n. 3732 del 14/05/1971 Cc. (dep. 05/07/1971) Rv. 118755 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - APPLICAZIONE DI AMNISTIA IN APPELLO - OBBLIGATORIETA DEL DIBATTIMENTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - APPLICAZIONE DI AMNISTIA IN APPELLO - OBBLIGATORIETA DEL DIBATTIMENTO.*
In caso di appello dell'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo abbia assolto con formula dubitativa, il giudice di appello deve applicare il beneficio della sopravvenuta amnistia non gia nella fase predibattimentale ai sensi dell'art 421 cod proc pen, ma solo dopo aver proceduto al dibattimento ed avere in tale Sede esaminato le doglianze dell'appellante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)