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Sez. 4, Sentenza n. 7388 del 23/03/1981 Ud. (dep. 23/07/1981) Rv. 149908 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA IN APPELLO - OBBLIGATORIETÀ DEL DIBATTIMENTO.*
Stato
decisa il 1981-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149908-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA IN APPELLO - OBBLIGATORIETÀ DEL DIBATTIMENTO.*

Il giudice di secondo grado, in caso di appello dell'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo abbia assolto con formula dubitativa, deve applicare il beneficio dell'amnistia non già nella fase predibattimentale ai sensi dell'art. 421 cod. proc. pen., ma solo dopo aver proceduto al dibattimento ed avere, in tale Sede, esaminato le doglianze dell'imputato, che potrebbe, consentendolo il decreto di clemenza, rinunciare anche al detto beneficio. (V. Mass. N. 106960, anno 1968 ed ivi massima citata; mass. N. 118755, anno 1971; mass. N. 099238, anno 1964, sul dovere del giudice di riesaminare - in tal caso - criticamente il materiale probatorio agli Atti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 421, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)