Sez. L, Sentenza n. 886 del 13/02/1989 (Rv. 461891 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NOTIFICA IN FORMA ESECUTIVA DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE - INIDONEITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NOTIFICA IN FORMA ESECUTIVA DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE - INIDONEITÀ.*
La notifica della sentenza in Forma esecutiva alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del notificato che del notificante, quando sia effettuata, ai fini dell'esecuzione, alla controparte nel suo domicilio reale, ma non quando sia eseguita, ancorché ai fini dell'esecuzione, alla parte nel domicilio da questa eletto presso il procuratore costituito, atteso che tale notifica è equivalente a quella effettuata, a norma degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., al procuratore costituito della parte medesima. (V 7573/86, mass n 449596; (V 1021/85, mass n 439168; (V 3111/82, mass n 421043; (V 976/82, mass n 418844).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)