diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2121 del 15/03/1990 (Rv. 465948 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - TERMINI - TERMINI BREVI - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO O AL PROCURATORE STESSO - EQUIVALENZA - APPOSIZIONE DELLA CLAUSOLA ESECUTIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465948-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - TERMINI - TERMINI BREVI - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO O AL PROCURATORE STESSO - EQUIVALENZA - APPOSIZIONE DELLA CLAUSOLA ESECUTIVA - IRRILEVANZA.*

Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., poiché entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità della impugnazione. Nè la decorrenza del detto termine breve è impedita dal fatto che la sentenza sia anche munita di clausola esecutiva, non essendo l'inclusione di questa incompatibile con la "provocatio ad impugnandum". (V 886/89, mass n 461891; (Conf 4909/87, mass n 453530, sulla prima parte; (Conf 1036/81, mass n 411576, sulla prima parte; (Conf 1435/79, mass n 397757, sulla prima parte; (Conf 4047/69, mass n 344560).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)