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Sez. 2, Sentenza n. 30959 del 14/07/2016 Ud. (dep. 20/07/2016) Rv. 267575 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen. - Rapina commessa nei luoghi previsti dall'art. 624 bis cod. pen. - Sufficienza - Consenso della vittima all'ingresso - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267575-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen., è sufficiente che il reato di rapina sia commesso in uno dei luoghi previsti dall'art. 624 bis cod. pen., non essendo rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all'ingresso in essi. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante della rapina in luogo di privata dimora a carico di un giovane introdottosi nell'abitazione della nonna, inizialmente consenziente all'ingresso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)