Sez. 2 - , Sentenza n. 28756 del 07/10/2020 Ud. (dep. 16/10/2020) Rv. 279672 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen. - Luoghi previsti dall'art. 624-bis cod. pen. - Rapporto di convivenza tra autore e vittima del reato - Irrilevanza - Applicabilità della circostanza - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE
La circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen., la cui ragione giustificatrice è la particolare odiosità del crimine che la persona offesa subisce nel luogo dove maggiormente dovrebbe sentirsi al sicuro, è applicabile anche quando l'autore del reato sia convivente con la vittima. (Fattispecie di estorsione aggravata commessa ai danni dei genitori nell'abitazione in cui l'imputato conviveva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 com. 2, Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)