Sez. 3, Sentenza n. 4672 del 08/05/1998 (Rv. 515249 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza delle vicende sopraggiunte ed abbia, perciò, fatto venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia. La valutazione della idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto su l'intero oggetto della lite è riservata al giudice del merito il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)