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Sez. L, Sentenza n. 12614 del 07/12/1995 (Rv. 494989 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Dichiarazioni delle parti circa la eliminazione oggettiva delle posizioni di contratto - Accertamento ed interpretazione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494989-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può pronunciarsi, anche d'ufficio, solo quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venir meno - oggettivamente - la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia. L'interpretazione delle dichiarazioni fatte al riguardo dalle parti e la valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite sono riservate al giudice del merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici legali nella ricerca dell'effettiva portata sostanziale delle dichiarazioni predette ed il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)