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Sez. 1, Sentenza n. 1057 del 15/04/1971 (Rv. 351079 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIFERIMENTO AL CONTENUTO SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITA - APPARTENENZA DI UNA DETERMINATA CONTROVERSIA AL GIUDICE ORDINARIO O AGLI ARBITRI - QUESTIONE DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1971-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351079-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIFERIMENTO AL CONTENUTO SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITA - APPARTENENZA DI UNA DETERMINATA CONTROVERSIA AL GIUDICE ORDINARIO O AGLI ARBITRI - QUESTIONE DI COMPETENZA.*

Per stabilire se sia proponibile il regolamento di Competenza nei confronti di un provvedimento, si deve avere riguardo al suo contenuto sostanziale e non alle formule adottate, e si deve anche accertare se effettivamente sia stata risolta una questione di Competenza. L'accertamento se una controversia rientri nei poteri decisionali del giudice ordinario o degli arbitri propone una questione di Competenza e non di giurisdizione. (sulla prima parte Conf 2461'70, mass n 348731' sulla seconda parte Conf 1379'69, mass n 340112).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)