Sez. 5 - , Sentenza n. 26681 del 09/09/2022 (Rv. 665917 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Dividendi azionari dovuti da società italiana a società di diritto olandese - Ritenuta ridotta dell’1,65% - Dividendi anteriori al 1° gennaio 2008 - Applicazione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti da una società residente ad una società di diritto olandese, al fine di dare piena ed effettiva applicazione all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza del 19 novembre 2009 (causa C-540 del 2007), anche per i dividendi formatisi prima del 1° gennaio 2008 è applicabile la ritenuta ridotta pari all'1,65 percento, che prevale su quella all'epoca specificamente prevista dall'art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973, sia pure mitigata dal regime convenzionale (nella specie, quello previsto dalla Convenzione Italia Paesi Bassi, art. 10, contro la doppia imposizione, ratificata con l. n. 305 del 1993), in quanto tale rimedio non è sufficiente a sanare la discriminazione.
Legge 26/07/1993 num. 305 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)