Sez. 5 - , Sentenza n. 21159 del 04/07/2022 (Rv. 665305 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Dividendi azionari dovuti da società italiana a società di diritti lussemburghese - Ritenuta ridotta dell’1,65% - Dividendi successivi al 2004 e anteriori al 1° gennaio 2008 - Applicazione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividenti distribuiti da una società residente ad una società di diritto lussemburghese, al fine di dare piena ed effettiva attuazione ai principi di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella causa C-540/2007, anche sui dividenti formatisi successivamente all'anno 2004, ma prima del 1° gennaio 2008, va operata la ritenuta ridotta pari all'1,65%, che prevale su quella all'epoca specificamente prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, sia pure mitigata dal regime convenzionale (nel caso di specie, previsto dall'art. 19 della Convenzione Italia Lussemburgo contro la doppia imposizione, ratificata con la l. n. 747 del 1982), in quanto tale correttivo non è sufficiente a sanare la discriminazione.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 ter, Legge 14/08/1982 num. 747, Tratt. Internaz. 03/06/1981 art. 19, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 18, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)