Sez. 2 - , Sentenza n. 12679 del 19/05/2017 (Rv. 644084 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI - CARROZZE) | Noleggio con conducente - Predeterminazione del trasporto in giornate ed orari specificamente indicati - Prestazione in favore di fruitori diversi dal committente - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI - CARROZZE)
In tema di noleggio con conducente (ncc), l'esistenza di un contratto di appalto, in virtù del quale l'autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati, esclude l'assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi - per essere la stessa rivolta a potenziali fruitori chiaramente identificabili e non ad una indifferenziata platea - e, conseguentemente, l'illecito amministrativo di esercizio di attività di autonoleggio con conducente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nella normativa di settore. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che, confermando il verbale di contravvenzione ivi opposto, aveva ritenuto illecita la sosta, su area pubblica nei pressi di una discoteca, di vetture autorizzate al servizio di ncc, nonostante i relativi conducenti, alla stregua dei contratti di appalto prodotti e conclusi con il gestore del locale, fossero in attesa di prelevare, all’esterno di esso e nelle ore concordate, i clienti che avevano a propria volta commissionato, prenotandolo, il servizio al gestore della discoteca).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 85 com. 4, Cod. Strada art. 157, Cod. Strada art. 158, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 3, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 11 CORTE COST., Legge 15/01/1992 num. 21 art. 13 com. 3, Decreto Legge 15/11/2008 num. 507 art. 29 quater com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)