Sez. 1, Sentenza n. 7249 del 02/07/1991 (Rv. 472871 - 01)
Circolazione stradale - Servizio di piazza (taxi, carrozze) | Trasporto di persone con autoveicoli in servizio pubblico da piazza o di noleggio con rimessa - Potere di disciplina del comune ex art. 113 del R.D. n. 1740 del 1933 - Estensione alle modalità spaziali e temporali di stazionamento dei veicoli - Determinazione del numero dei veicoli - Espressa previsione del potere regolamentare - Norma regolamentare delimitante il numero di autovetture, per ogni noleggiatore, abilitate a sostare sugli spazi all'uopo riservati - Legittimità.
Circolazione stradale - Servizio di piazza (taxi, carrozze)
L'art. 113 del R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740 - tuttora in vigente pur dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, contenente il codice della strada -, consentendo ai Comuni di disciplinare, con propri regolamenti e nell'ambito dei rispettivi territori, il trasporto di persone con autoveicoli in servizio pubblico da piazza o di noleggio con rimessa, attribuisce tale potere con norma di ampiezza e genericità tali da far ricomprendere nell'attribuzione anche la disciplina delle modalità spaziali e temporali dello stazionamento dei detti veicoli; il che, correlativamente all'espressa previsione del potere regolamentare in ordine alla determinazione del numero dei veicoli stessi, legittima la disposizione del regolamento - anche se adottato da comuni di minore importanza, individuati in forza di apposito provvedimento ministeriale, nei quali, a norma dell'art. 105 dello stesso R.D. n. 1740 del 1933, può consentirsi che gli autoveicoli immatricolati per il servizio di noleggio di rimessa facciano anche servizio da piazza - la quale limiti, per ogni noleggiatore, il numero di autovetture adibite al servizio da piazza (e cioè con conducente) abilitate a sostare negli spazi all'uopo riservati.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 105, (Cod. Strada Abrog. art. 105), Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 113 CORTE COST., (Cod. Strada Abrog. art. 113) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)