Sez. 1, Sentenza n. 16705 del 07/11/2003 (Rv. 567948 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente - Conseguenze - Obbligo della banca di recedere automaticamente a sua volta dal contratto di apertura di credito col debitore principale - Esclusione - Configurabilità di detto obbligo come espressione del principio di correttezza e buona fede - Presupposti e condizioni.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di apertura di credito in conto corrente assistita da una garanzia personale, il principio di correttezza e buona fede non impone automaticamente alla banca di recedere dal contratto nei riguardi del debitore principale solo perché si è verificato, a seguito del recesso del fideiussore, il venir meno della garanzia personale da quest'ultimo in precedenza prestata. In tanto è configurabile un dovere di correttezza della banca nei confronti del fideiussore receduto, imponente a questa di recedere a sua volta dall'apertura di credito nei confronti del debitore principale, in quanto la prosecuzione di questo rapporto comporti per il fideiussore medesimo, non già il semplice perdurare del rischio cui egli si è esposto per il fatto stesso di avere prestato una garanzia per debito altrui, ma un ingiustificato e non prevedibile aumento di esso, tale da pregiudicare concrete possibilità di regresso sulle quali il garante avrebbe potuto altrimenti fidare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1844, Cod. Civ. art. 1845
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)