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Sez. 1, Sentenza n. 5316 del 16/03/2004 (Rv. 571197 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente - Conseguenza - Obbligo della Banca di recedere automaticamente a sua volta dal contratto di apertura di credito col debitore principale - Esclusione - Configurabilità di detto obbligo come espressione del principio di correttezza e buona fede - Presupposti e condizioni.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571197-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, il principio di correttezza e buona fede non impone automaticamente alla banca di recedere dal contratto nei riguardi del debitore principale solo perché si è verificato, a seguito del recesso del fideiussore, il venir meno della garanzia personale da quest'ultimo in precedenza prestata. Affinché, nei confronti del fideiussore, il comportamento della banca, che abbia proseguito nel rapporto di apertura di credito senza chiedere la sostituzione del garante o l'integrazione della garanzia, possa essere valutato sotto il profilo del contrasto con il principio di correttezza e buona fede, occorre che la banca stessa abbia agito con la consapevolezza della insufficienza della garanzia e senza la dovuta attenzione (anche) all'interesse del fideiussore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1844, Cod. Civ. art. 1845

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)