Sez. L - , Ordinanza n. 28140 del 05/11/2018 (Rv. 651669 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Personale dipendente dell'INPS - Indennità di funzione ex art. 15, comma 2, della l. n.88 del 1989 - Dipendenti a tempo parziale - Applicabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
L'indennità di funzione, prevista dall'art. 15, comma 2, della l. n. 88 del 1989 per i dipendenti dell'INPS (successivamente denominata "CCDE 98") e attribuita per l'effettivo espletamento delle funzioni, rientra tra i trattamenti economici non collegati alla durata della prestazione lavorativa e, come tale, va applicata ai dipendenti a tempo parziale, alla stregua della disciplina contrattuale di categoria (art. 23, comma 5, del c.c.n.l. relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998/2001), anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime di orario adottato, e in coerenza con la relativa disciplina legale che facoltizza i contratti, individuali e collettivi, a prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale (art.4, comma 2, lett. b), ultimo periodo, del d.lgs. n. 61 del 2000).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15, Contr. Coll. 19/07/1999 art. 23, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)