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Sez. L, Sentenza n. 16284 del 03/08/2005 (Rv. 583485 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Personale dipendente dell'INPS - Indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, legge n.88 del 1989 (successivamente denominata "CCDE 98") - Dipendenti a tempo parziale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583485-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

L'indennità di funzione, prevista dall'art. 15, comma 2, della legge n.88 del 1989 per i dipendenti dell'INPS (successivamente denominata "CCDE 98") e attribuita per l'effettivo espletamento delle funzioni, rientra tra i trattamenti economici non collegati alla durata della prestazione lavorativa e, come tale, va applicata ai dipendenti a tempo parziale, alla stregua della disciplina contrattuale di categoria (art. 23, comma 5, CCNL relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998/2001), anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime di orario adottato, e in coerenza con la relativa disciplina legale che facultizza i contratti, individuali e collettivi, a prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale (art.4, comma 2, lett. b), ultimo periodo, d.lgs. 25 febbraio 2000, n.61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP, e dalla CES).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15, Contr. Coll. 19/07/1999 art. 23, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)