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Sez. 2, Sentenza n. 19825 del 19/09/2014 (Rv. 632717 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | Appalto - Domande di risoluzione del contratto e di eliminazione dei vizi - Modifica della seconda nella prima - Ammissibilità - Contestuale e cumulativa proposizione in un unico giudizio - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632717-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di eliminazione dei vizi non sono incompatibili, sicché è ammissibile la modifica della seconda nella prima nel corso del processo, nonché il cumulo di entrambe proposte conteste contestualmente in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., che impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto con il solo limite della sussistenza di un interesse attuale all'adempimento del contraente che ha richiesto anche la risoluzione, e, dunque, con un rapporto di subordinazione della prima rispetto alla seconda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)