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Sez. 5 - , Sentenza n. 24672 del 03/10/2019 (Rv. 655159 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Criteri di determinazione del valore della merce ex art. 30 codice doganale comunitario - Trasferimento nell’UE presso il rappresentante fiscale dell’esportatore - Operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655159-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

I criteri di determinazione del valore delle merci di cui all'art. 30 del codice doganale comunitario e, in particolare, la sequenza da esso stabilita nelle lettere a), b) e c) del paragrafo 2, trovano applicazione anche quando la merce transita in dogana non per effetto di una vendita dell'esportatore straniero all'importatore, ma a seguito di un mero trasferimento nel territorio dell'Unione presso il rappresentante fiscale dell'esportatore, dal momento che, secondo l'art. 147 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, il fatto che le merci siano state dichiarate per l'immissione in libera pratica costituisce indicazione sufficiente per ritenere che le stesse siano state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)