Sez. T, Ordinanza n. 20998 del 20/06/2026 (Rv. 679344-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Determinazione del valore delle merci in dogana - Dati risultanti da sistemi statistici - Valenza residuale.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate, i dati risultanti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo (come le banche dati Cognos/M.E.R.C.E.) possono essere utilizzati solo quali criteri residuali, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 2913 del 1992 (oggi art. 74, par. 3, del Reg. UE n. 952 del 2013) e non anche per la determinazione in via diretta del valore ex art. 30 dello stesso Regolamento.
Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 31, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)