Sez. 1 - , Ordinanza n. 7272 del 13/03/2023 (Rv. 667216 - 01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO | Società di capitali - Inadempimento di contratto di lavoro - Responsabilità risarcitoria degli amministratori verso l’altro contraente ex art. 2395 o 2476 c.c. - Esclusione -
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO
Ragioni - Configurabilità del concorso tra inadempimento della società e illecito dell’amministratore - Sussistenza.
L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente, atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi; laddove ne ricorrano tutti gli estremi può, peraltro, configurarsi un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2476 com. 6, Cod. Civ. art. 2395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)