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Sez. 1, Sentenza n. 17110 del 03/12/2002 (Rv. 558913 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO | Inadempimento delle obbligazioni sociali - Concorso tra responsabilità contrattuale della società ed extracontrattuale dell'amministratore o di altro soggetto estraneo al rapporto obbligatorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558913-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO

Benché l'inadempimento contrattuale della società non implichi, di per sè, responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente, è configurabile il concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore o di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra società e terzo (risultando ormai acquisito il concetto della risarcibilità aquiliana del credito). A tal fine è, tuttavia, necessario che tra l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato (anche solo in via di fatto) le funzioni di amministratore di una società ed abbia con lui (a qualsiasi titolo) cooperato esista un nesso di causalità necessaria (nella specie, era stato accertato che la distrazione di somme versate da terzi alla società era stata operata dall'amministratore della stessa con la collaborazione di sua moglie, con incidenza causale sull'inadempienza della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)