Sez. L, Sentenza n. 2603 del 07/05/1979 (Rv. 398933 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - OPERAIO AFFETTO DA SILICOSI NON PIU IN ATTIVITA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 455 DEL 1943 - DIRITTO ALLA TUTELA ASSICURATIVA - INSUSSISTENZA EX ART 13 DEL RD N 928 DEL 1929.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - OPERAIO AFFETTO DA SILICOSI NON PIU IN ATTIVITA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 455 DEL 1943 - DIRITTO ALLA TUTELA ASSICURATIVA - INSUSSISTENZA EX ART 13 DEL RD N 928 DEL 1929.*
A norma della non abrogata disposizione del secondo comma dell'art 13 RD 13 maggio 1929 n 928, secondo cui non si puo riconoscere un diritto di indennita assicurativa a chi piu non eserciti l'attivita rischiosa protetta, non ha diritto alla tutela assicurativa della silicosi l'operaio che, pur affetto della predetta infermita, abbia cessato di prestare la sua opera prima dell'entrata in vigore della legge 12 aprile 1943 n 455, che ha esteso la protezione assicurativa alla silicosi. (Conf 1076/76, mass n 379753; (Conf 1582/73, mass n 364410).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/05/1929 num. 928 art. 13 CORTE COST., Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)