Sez. 3, Sentenza n. 1879 del 26/05/1969 (Rv. 341020 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - NEGOZIO CONCLUSO DOPO IL GIUDICATO IN ORDINE ALLA PRETESA DEL CREDITORE - NON QUALIFICABILITA COME TRANSAZIONE - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - NEGOZIO CONCLUSO DOPO IL GIUDICATO IN ORDINE ALLA PRETESA DEL CREDITORE - NON QUALIFICABILITA COME TRANSAZIONE - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il negozio con cui le parti, dopo l'intervenuto giudicato e nel corso del procedimento esecutivo, definiscono i loro rapporti in ordine alla pretesa del creditore ancora insoddisfatto, ma non piu contestata non costituisce transazione e non e soggetto alla limitazione di prova prevista dall'art. 1967 cod.civ. (V. 1573-66, massima n. 323131 1018-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)